Legge federale
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Art. 83 Prescrizione
1 Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo gli articoli 78 e 82 si prescrive secondo le disposizioni del CO12 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell’articolo 135 numero 2 CO anche la richiesta scritta di risarcimento presentata alla Confederazione, al Cantone o al Comune. 2 Il diritto di regresso della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo l’articolo 79 capoverso 1 si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, del Cantone o del Comune, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 3 Il diritto al risarcimento della Confederazione, di un Cantone e di un Comune secondo l’articolo 80 si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione, il Cantone o il Comune ha avuto conoscenza del danno e dell’identità del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 4 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 12 RS 220 |