Legge federale
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Art. 84 Apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile
1 Contro le decisioni delle Commissioni per la visita sanitaria in merito all’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un’altra Commissione per la visita sanitaria. Quest’ultima decide definitivamente. 2 Ha il diritto di ricorrere la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale. |