Legge federale
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Art. 87
1 I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale o comunale, sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso concernenti danni occorsi durante i servizi di protezione civile cantonali o comunali. Le decisioni di queste autorità sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 L’UFPP decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso concernenti danni occorsi durante i servizi di protezione civile che rientrano nella competenza di convocazione o chiamata in servizio della Confederazione. 3 L’UFPP decide in merito alle pretese pecuniarie della Confederazione o nei confronti di essa che sono fondate sulla presente legge ma non concernono la responsabilità per danni. |