Legge federale
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Art. 88 Infrazioni alla presente legge
1 È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
4 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a numeri 2–4 nonché b e c, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. 5 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato. 6 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi. |