Legge federale
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Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso di evento
1 L’UFPP è competente per i sistemi di:
2 Gestisce un sistema per dare l’allarme alla popolazione. 3 Gestisce altri sistemi per la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare. 4 La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza. 5 La Confederazione assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere b e c nonché 2–4 siano accessibili anche alle persone con disabilità. 6 Il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni:
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