Legge federale
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Art. 93 Trattamento di dati
1 Per adempiere i suoi compiti nel quadro del reclutamento (art. 34) e dei controlli (art. 47), l’UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi nel sistema PISA. A tal fine può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:
2 Per organizzare i servizi d’istruzione, l’UFPP tratta i dati personali riguardanti i partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. A tal fine può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:
3 Se necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge, i Cantoni possono trattare i dati personali riguardanti i militi. In particolare, possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi necessari per la valutazione dell’idoneità a prestare un servizio imminente. 4 Dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, i dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni e poi distrutti. 5 ...13 13 Abrogato dall’all. n. 17 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). |