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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
del 20 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 95
1 L’UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:
a.
sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
b.
non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta una concorrenza per l’economia privata.