Legge federale
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Art. 34 Reclutamento
1 Il reclutamento serve all’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile. L’esercito e la protezione civile eseguono congiuntamente il reclutamento. 2 Non sono reclutate nella protezione civile le persone soggette all’obbligo di leva che:
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