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Art. 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione
1 La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema nazionale di analisi integrata della situazione per lo scambio di informazioni tra Confederazione, Cantoni e terzi in caso di evento. 2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica. 3 La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema. 4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione, in particolare dei sistemi elettronici di presentazione della situazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica. 5 I terzi sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza né della Confederazione né dei Cantoni, in particolare dei sistemi elettronici di presentazione della situazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica. 6 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici. 7 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema. 8 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema. |