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Art. 22
1 La Confederazione coordina a livello nazionale l’istruzione dei membri delle organizzazioni partner nell’ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e:
2 L’UFPP assicura l’offerta formativa per l’istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta. 3 Assicura l’istruzione nell’uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell’uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l’allarme e informare la popolazione. 4 Può convenire con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe estere l’organizzazione di altri corsi d’istruzione ed esercitazioni. 5 Può offrire altri corsi d’istruzione nel settore della protezione della popolazione. 6 Gestisce un centro d’istruzione. 7 Il Consiglio federale disciplina le competenze nel campo dell’istruzione. BGE
138 V 324 (9C_650/2011) from 18. Juni 2012
Regeste: Art. 1a Abs. 3 EOG und Art. 23 BZG; Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung bei Zivilschutzeinsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 1a Abs. 3 EOG knüpft der Anspruch auf eine Entschädigung des Erwerbsausfalls ausschliesslich an die Soldberechtigung an (E. 5.2). Diese kann in der Regel nicht in Abrede gestellt werden mit der Begründung, die für den fraglichen Dienst erforderliche Bewilligung sei ungenügend (oder gar nicht vorhanden), aber mit jener, die zulässige Anzahl Diensttage sei überschritten (E. 5.3). |
