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Art. 22
1 La Confederazione coordina a livello nazionale l’istruzione dei membri delle organizzazioni partner nell’ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e:
2 L’UFPP assicura l’offerta formativa per l’istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta. 3 Assicura l’istruzione nell’uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell’uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l’allarme e informare la popolazione. 4 Può convenire con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe estere l’organizzazione di altri corsi d’istruzione ed esercitazioni. 5 Può offrire altri corsi d’istruzione nel settore della protezione della popolazione. 6 Gestisce un centro d’istruzione. 7 Il Consiglio federale disciplina le competenze nel campo dell’istruzione. |