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Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza
1 La Confederazione si assume i costi per:
2 I Cantoni si assumono i costi per:
3 Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione dei gestori delle sottoreti ai costi per la coutenza degli impianti di trasmissione della Confederazione. 4 I terzi si assumono i costi dei propri terminali. 5 Il Consiglio federale può stabilire che i Cantoni o terzi si assumano i costi supplementari che cagionano alla Confederazione a causa di ritardi nell’attuazione di misure di manutenzione o di salvaguardia del valore. |