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Art. 25 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione
1 Per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione, la Confederazione si assume i costi:
2 I Cantoni e i terzi coinvolti si assumono i costi:
3 I Cantoni e i terzi che partecipano a un progetto pilota concernente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (art. 20 cpv. 8) se ne assumono i costi. Se in seguito il sistema è realizzato a livello nazionale, la Confederazione rimborsa ai Cantoni e ai terzi coinvolti i costi delle componenti centrali. Il Consiglio federale disciplina le modalità di ripartizione dei costi. A tal fine, consulta i Cantoni. |
