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Art. 29 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile
1 È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio. 2 Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:
3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per i cittadini svizzeri domiciliati nelle zone limitrofe estere (cpv. 2 lett. d). |