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Legge federale
sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile
(LPPC)

Art. 5 Obblighi di terzi

In ca­so di al­lar­me, ognu­no è te­nu­to a ri­spet­ta­re le mi­su­re or­di­na­te da­gli or­ga­ni com­pe­ten­ti e le re­la­ti­ve istru­zio­ni sul com­por­ta­men­to da adot­ta­re.