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Art. 54 Competenze e direttive dell’UFPP
1 L’UFPP allestisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un’istruzione unificata. 2 È competente per:
3 L’UFPP può convenire con i Cantoni di svolgere corsi d’istruzione e di perfezionamento per loro conto. 4 Può permettere ai membri di organizzazioni partner nonché a enti e organizzazioni di cui all’articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa. 5 Disciplina:
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