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Art. 55 Istruzione di personale insegnante
1 L’UFPP assicura l’istruzione del personale insegnante della protezione civile. 2 Permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all’articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa. 3 Disciplina l’istruzione del personale insegnante della protezione civile e la partecipazione ai servizi d’istruzione della protezione civile da parte del personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all’articolo 3. |