Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile
(LPPC)

Art. 59 Copertura assicurativa di privati tramite l’assicurazione militare

I pri­va­ti chia­ma­ti a pre­sta­re aiu­to nell’am­bi­to di un in­ter­ven­to del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le so­no as­si­cu­ra­ti se­con­do la LAM9.