Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 6 Compiti generali
1 La Confederazione provvede a coordinare le attività delle organizzazioni partner e ad assicurare la collaborazione di queste ultime con le altre autorità e gli altri enti del settore della politica di sicurezza. 2 Il Consiglio federale stabilisce le misure che devono essere adottate a protezione dei beni culturali nel settore delle costruzioni e delle relative installazioni nella prospettiva di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati. 3 Il Consiglio federale adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione in caso di conflitti armati. |