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Art. 63 Permessi di costruzione
1 I permessi di costruzione per edifici abitativi, case di cura e ospedali possono essere accordati soltanto dopo che gli organi competenti hanno deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio. 2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il committente dell’opera fornisca una garanzia. |
