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Art. 64 Protezione dei beni culturali
1 I Cantoni possono obbligare il proprietario e il detentore di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni. 2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali d’importanza nazionale e i requisiti delle installazioni dei rifugi per beni culturali. |
