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Legge federale
sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile
(LPPC)

Art. 66 Soppressione

1 La sop­pres­sio­ne dei ri­fu­gi è com­pi­to dei Can­to­ni.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le de­fi­ni­sce le con­di­zio­ni.