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Art. 69 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione. 2 Sottopongono la pianificazione del fabbisogno all’UFPP per approvazione. 3 Provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti. |