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Art. 7 Condotta e coordinamento
1 La Confederazione assume la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza, nonché in caso di conflitti armati. 2 D’intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione può assumere il coordinamento delle operazioni o, all’occorrenza, la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe estere. 3 L’organo della Confederazione incaricato del coordinamento della protezione della popolazione è lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Ha i seguenti compiti:
4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Può prevedere in particolare che i Cantoni nonché altri enti e organizzazioni vi collaborino. |
