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Art. 71 Soppressione
1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi soltanto previa autorizzazione dell’UFPP. 2 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, la sostituzione dei posti letto soppressi dev’essere garantita in base alla pianificazione del fabbisogno. 3 L’UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione. |
