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Art. 76
1 La Confederazione è responsabile dell’acquisizione:
2 D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può provvedere all’acquisizione dell’equipaggiamento personale e del materiale d’intervento dei militi. 3 Il Consiglio federale stabilisce il genere e la quantità del materiale standardizzato di cui al capoverso 1 lettera a. Può emanare direttive in materia di organizzazione, istruzione e intervento. 4 Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prontezza d’impiego del materiale e dell’equipaggiamento di cui al capoverso 1. |
