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Art. 77
1 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile. 2 Possono inoltre essere contrassegnati con il distintivo:
3 Ai militi è rilasciata la carta d’identità per il personale della protezione civile. 4 Il distintivo e la carta d’identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 197710 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali. |
