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Art. 78 Principi
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili dei danni cagionati illecitamente a terzi dal personale insegnante della protezione civile o dai militi nell’adempimento di compiti della protezione civile, per quanto non possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa del danneggiato o di terzi. 2 È tenuto al risarcimento dei danni l’ente pubblico cui sottostà l’autorità che ha emesso la convocazione. 3 Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge. 4 Il danneggiato non ha azione contro il personale insegnante della protezione civile o i militi. 5 Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle esercitazioni della protezione civile cui partecipano organizzazioni partner di cui all’articolo 3 o l’esercito. 6 In caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili. |