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Art. 80 Responsabilità nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
1 Il personale insegnante della protezione civile e i militi sono responsabili dei danni che essi cagionano direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri obblighi, intenzionalmente o per negligenza grave. 2 Sono responsabili del materiale loro affidato e rispondono dei danni cagionati intenzionalmente o per negligenza grave. 3 I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei fondi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Rispondono dei danni cagionati intenzionalmente o per negligenza grave; lo stesso si applica agli organi di controllo della contabilità che violano i loro obblighi di controllo. |