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Legge federale
sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile
(LPPC)

Art. 85 Attribuzione a una funzione

Chi non ac­cet­ta l’at­tri­bu­zio­ne a una fun­zio­ne nel­la pro­te­zio­ne ci­vi­le può in­ter­por­re ri­cor­so al Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport (DDPS). Il DDPS de­ci­de de­fi­ni­ti­va­men­te.