|
Art. 15 Valutazione da parte di terzi
1 L’organo di accreditamento istituisce una commissione peritale incaricata di esaminare il ciclo di perfezionamento. La commissione è composta di specialisti svizzeri ed esteri riconosciuti. 2 La commissione peritale completa con indagini proprie il rapporto di autovalutazione del richiedente. 3 Essa sottopone all’organo di accreditamento una proposta di accreditamento motivata. 4 L’organo di accreditamento può:
|