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Art. 19 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato
1 Ogni modifica sostanziale del contenuto o dell’impostazione di un ciclo di perfezionamento accreditato necessita di un nuovo accreditamento. 2 Ogni altra modifica del contenuto o dell’impostazione di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere previamente comunicata all’autorità di accreditamento. 3 Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l’autorità di accreditamento competente può imporre oneri. |