|
Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti
Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19996 sull’aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali. 6 [RU 2000 948, 2003 187all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779n. II 5, 2008 3073437n. II 18, 2011 5871, 2012 3655n. I 10. RU 2014 4103all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20). 7 [RU 1996 2588, 2002953, 2005 4635, 2006 2197all. n. 37, 2012 3655n. I 11. RU 2014 4103all. n. I 2]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20). |