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Art. 23 Obbligo di annunciarsi 9
1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196011 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione di psicoterapeuta in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201212 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L’autorità cantonale competente iscrive l’annuncio nel registro.13 2 I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la psicoterapia, sotto la propria responsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione di tale Cantone. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente. Quest’ultima iscrive l’annuncio nel registro.14 9 Nuovo testo giusta l’art. 8 n. 2 della LF del 14 dic. 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2417; FF 2012 3915). 11 RS 0.632.31 12 RS 935.01 13 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). |