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Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri
1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge:
2 Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge. 3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche. 4 Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l’ammissione al perfezionamento o l’impiego delle denominazioni professionali. |