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Art. 30 Misure disciplinari
1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari:
2 Per la violazione dell’obbligo professionale di cui all’articolo 27 lettera b possono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari previste nel capoverso 1 lettere a–c. 3 Il divieto di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa. 4 Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione di esercitare la professione, vincolarla a oneri o sospenderla provvisoriamente. 5 Sono fatte salve le disposizioni penali. |