|
Art. 33 Prescrizione
1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, dall’autorità di perseguimento penale o dal giudice19 in merito ai fatti contestati interrompe il decorso della prescrizione. 3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati. 4 Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale. 5 L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare. 19 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |