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Art. 41 Obbligo di notifica
1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al DFI ogni rilascio, rifiuto o modifica di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia, segnatamente qualsiasi restrizione all’esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare. 2 Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento notificano ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento. |