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Art. 44 Tutela giurisdizionale
1 Se non sono autorità cantonali, le organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento accreditati prendono decisioni ai sensi della legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa su:
2 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 23 RS 172.021 |