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Art. 49 Disposizioni transitorie
1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. 2 I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell’entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell’elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. 3 Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. 4 Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un’autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un’autorizzazione valida entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. |