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Art. 6 Durata
1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei. 2 In caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzionalmente. 3 Il Consiglio federale determina la durata del perfezionamento per i diversi titoli di perfezionamento. Anziché stabilirne la durata, può determinare l’entità della prestazione da fornire nell’ambito del perfezionamento, segnatamente può fissare il numero di punti di credito di perfezionamento richiesti. |