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Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento
1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
2 Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. 3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. 4 Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l’ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |