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Art. 24 Condizioni d’autorizzazione
1 L’autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente:
2 Chi dispone dell’autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone. 15 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). |