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Art. 43 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro
1 L’iscrizione di una restrizione è eliminata dal registro cinque anni dopo la sua soppressione. 2 L’iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la pronuncia della misura. 3 Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione. 4 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.23 23 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). |