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Art. 49a Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016 26
1 Le autorizzazioni all’esercizio della psicoterapia alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente modifica, conservano la loro validità nel relativo Cantone. 2 Chi prima dell’entrata in vigore della presente modifica esercitava la propria attività sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni e, secondo il diritto cantonale, non necessitava di un’autorizzazione per l’esercizio di tale professione, deve disporre di un’autorizzazione secondo la presente legge entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 26 Introdotto dal’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). |