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Art. 8 Titoli federali di perfezionamento
1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
2 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un’importanza diretta per la salute. 3 I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall’organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato. 4 Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell’organizzazione responsabile del perfezionamento. |