Legge federale
|
|
Art. 2 Promozione dell’alloggio
1 La Confederazione promuove la costruzione, il rinnovo e l’acquisto di alloggi a pigioni e prezzi moderati e sostiene l’attività delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni. 2 Essa sostiene forme innovative di costruzione e abitazione, come pure il rinnovo degli insediamenti. |
