del 21 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2013)
1 L’Ufficio federale controlla regolarmente l’attività delle organizzazioni mantello, delle centrali d’emissione, degli istituti di fideiussione ipotecaria e delle altre istituzioni.
2 Tali organismi sono tenuti a riferire all’Ufficio federale, in particolare sull’efficacia della loro attività.