Legge federale
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Art. 4 Definizioni
1 Per «alloggio» s’intende l’insieme dei locali che fungono durevolmente da abitazione. 2 Per «organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni» s’intendono gli operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, le loro organizzazioni mantello, le centrali d’emissione, gli istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni che si adoperano per promuovere abitazioni a pigioni e prezzi moderati. 3 È ritenuta «di utilità pubblica» un’attività che non ha scopo lucrativo e che serve a coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati. |
