Legge federale
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Art. 50 Protezione dei dati
1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazioni allo scopo di verificare se vi è diritto all’aiuto federale. Il sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione su misure dell’assistenza sociale. 2 L’Ufficio federale può comunicare ad altre autorità federali, cantonali e comunali nonché a scuole universitarie e istituti finanziari solo i dati necessari all’esecuzione della presente legge. Il richiedente deve provare tale necessità. I dati personali degni di particolare protezione non possono essere comunicati senza il consenso dell’interessato. 3 I dati personali che non sono degni di particolare protezione possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. 4 Il Consiglio federale disciplina in particolare la gestione del sistema d’informazioni, la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare nonché la loro durata di conservazione, l’autorizzazione per l’accesso e il trattamento e la sicurezza dei dati. |